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Comunicazione di Inizio Lavori - Edilizia libera (CIL)

Servizio Attivo
Le attività di edilizia libera sono individuate all’ Art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. L'edilizia libera è l'insieme di quegli interventi edilizi che non hanno bisogno di titolo abilitativo, sono cioè quegli interventi che il cittadino può intraprendere senza nessuna forma di autorizzazione esplicita da parte dell'Amministrazione comunale. Questa sezione si riferisce alla tipologia totalmente libera, ove non è necessario presentare alcuna comunicazione allo Sportello Unico, a meno che l'intervento richieda un'autorizzazione da parte di altri Enti.


A chi è rivolto

A tutte le persone proprietarie di immobili. Se il richiedente è persona diversa dal proprietario (usufruttuario, locatario, promissario, acquirente, ecc.) è necessario presentare una dichiarazione del proprietario dell'immobile con firma non autenticata e con fotocopia del documento di identità del proprietario medesimo.

Descrizione

Le attività di edilizia libera sono individuate all’ Art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. L'edilizia libera è l'insieme di quegli interventi edilizi che non hanno bisogno di titolo abilitativo, sono cioè quegli interventi che il cittadino può intraprendere senza nessuna forma di autorizzazione esplicita da parte dell'Amministrazione comunale. Questa sezione si riferisce alla tipologia totalmente libera, ove non è necessario presentare alcuna comunicazione allo Sportello Unico, a meno che l'intervento richieda un'autorizzazione da parte di altri Enti.

Come fare

E’ necessaria una Comunicazione Inizio Lavori (CIL) esclusivamente nei casi di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (art. 6, comma 1, lett. e-bis) del d.P.R. n. 380/2001 e n. 26 Tabella A, Sez. II del d.lgs n. 222/2016).

Il modulo per redigere la Comunicazione di Attività di Edilizia Libera potrà essere scaricati al termine di questo Sezione ed essere presentato:
-Direttamente allo sportello dell'Ufficio Protocollo
-A mezzo mail: ufficiotecnico@comune.sandonatodilecce.le.it
-A mezzo PEC: comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it

Cosa serve

Disporre dei dati che la domanda richiede

Cosa si ottiene

Autorizzazione ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio immobile.

Tempi e scadenze

Quanto previsto dal regolamento

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

In base alle disposizioni dell’articolo 6 sopra richiamato sono eseguibili senza alcun titolo abilitativo:

  1. gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’ Art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 1, lett. a);a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
  2. gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  3. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  4. i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  5. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 ;e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Ancorché senza titolo abilitativo i suddetti interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 .

Riferimenti Normativi Locali

Le Regioni a stato ordinario potranno estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli sopra elencati, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire.

Condizioni di servizio

Si ribadisce che, con la sola esclusione degli interventi di cui alla lettera e-bis e cioè “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto” che sono attuabili “previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale” tutti gli altri interventi sopra riportati possono essere eseguiti senza necessità di produrre alcuna comunicazione.
Si riportano quindi le note operative nel caso in cui si debba procedere alla comunicazione obbligatoria ai sensi della lettera e-bis.

Documenti allegati

Attività di edilizia libera (AEL) – Art. 6 c. 1 (tranne lett. e-bis) D.P.R. 06/06/2001 n (237,94 KB)
Attività di edilizia libera (AEL) – Art. 6 c. 1 (tranne lett. e-bis) D.P.R. 06/06/2001 n. 380
Comunicazione di inizio lavori (CIL) unificata (235,17 KB)
Comunicazione di inizio lavori (CIL) unificata
Procura speciale - Delega (204,76 KB)
Procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica delle pratiche

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 30/12/2023


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